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Condizioni di vendita per utenti portatori di Handicap

Speeka offre uno sconto del 5% a tutti gli utenti portatori di handicap sull'acquisto della merce venduta nel sito di Speeka Srl, con esclusione della telefonia satellitare. Nel caso di apparati satellitari, lo sconto previsto e' pari al 3%, ed è applicabile solo all'hardware, con esclusione del traffico telefonico, dei canoni di abbonamento e di tutto cio' non identificabile come hardware. Lo sconto non si applica su apparati tipo palmari/smartphone. Valgono comunque le condizioni standard di vendita di Speeka srl, come descritte in questo sito web. .

E' necessario presentare preventivamente la necessaria documentazione per poter usufruire di tale sconto.

Le transazioni riservate ai portatori di handicap non sono ammesse on-line, ma solo con transazioni off-line via e-mail oppure con invio dell'ordine via fax.

In aggiunta allo sconto, i beneficiari previsti per legge possono anche usufruire di fatturazione con IVA ridotta, (IVA 4% Decreto 669 del 31/12/1996, art 29C), se applicabile per l'acquisto di materiale tecnico ed informatico: l'applicazione dell'aliquota del 4%, dal 3.04.1998, e' applicabile per le cessioni ed importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap come disposto dall'art. 1 del D.M. 14.03.1998.

La documentazione necessaria, che deve essere obbligatoriamente presentata e' la seguente:

  • Documento di identita'
  • Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge N.104/92.
  • Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  • Certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Qualsiasi richiesta non accompagnata dalla prevista documentazione non sara' presa in considerazione.

Ai fini della detrazione sono considerate disabili non solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978 , e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.
In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per:
a) facilitare
o la comunicazione interpersonale
o l¹elaborazione scritta o grafica
o il controllo dell'ambiente
o l'accesso all'informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione

Speeka si riserva il diritto di analizzare la documentazione presentata e di rifiutare a Suo insidacabile giudizio l'ammissibilita' delle richieste di acquisto merci/servizi con sconti riservati ai portatori di handicap.

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