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Legge
Pisanu: nuove norme antiterrorismo LEGGE
31 luglio 2005, n.155 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.
1. 1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2005 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3571): Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno
(Pisanu), dal Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005. Assegnato
alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia),
in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª,
3ª, 5ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione
(Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio
2005. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali)
e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005. Esaminato
in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005. Camera dei
deputati (atto n. 6045): Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005, con
pareri delle commissioni III, IV, V, IX e XIV. Esaminato dalla I commissione
(Affari costituzionali) in sede referente il 29 luglio 2005. Esaminato
in aula ed approvato il 30 luglio 2005. Avvertenza: Il decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 173 del 27 luglio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 55. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144 All'articolo 1, comma 1, lettera
a), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale
degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti
per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali
di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente
agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della
guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine
di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione
e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell'ordine democratico". All'articolo 2: al comma
1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"
le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole
da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:
"il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della
Repubblica"; al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi"
sono inserite le seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di
atti di terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa"
sono inserite le seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1".
All'articolo 3: al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo'
disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre"; al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2"
sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; al comma 4,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso giurisdizionale
in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento"; dopo
il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti
di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su
sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642";
al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato".
All'articolo 4: al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita
dalla seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle
seguenti: "di cui al"; il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale
presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre
a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in
cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". All'articolo
6: al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono sostituite
dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi";
al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono sostituite
dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del servizio"";
al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) dopo il comma
4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi
al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente,
e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono
essere utilizzati""; al comma 4, dopo le parole: "Ministri
interessati," sono inserite le seguenti: "sentito il Garante per
la protezione dei dati personali," e le parole: "di cui al comma
3, lettere a) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo". All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.
La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici
a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale"; al comma
2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le
attribuzioni degli enti locali in materia"; al comma 5, le parole: "di
cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
4". Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Sicurezza
telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture
critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del
Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con
apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2.
Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle
attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di
cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in
collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati".
All'articolo 8: al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; al comma 4, dopo le parole: "nulla
osta" sono inserite le seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo
163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato
dal comma 3 del presente articolo,"; al comma 5, capoverso "Art.
2-bis", dopo le parole: "fornisce istruzioni" sono inserite
le seguenti: "in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica".
All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro
dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi'
disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio
dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita'
di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento
nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore
del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine
o destinazione". Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art.
9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1. Anche allo scopo
di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione
antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come
rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando
le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto,
gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse". All'articolo
10: al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale biologico
dal cavo orale" sono sostituite dalle seguenti: "il prelievo di capelli
o saliva"; al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete"
sono aggiunte le seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto
di chiedere di avvisare un familiare o un convivente"; al comma 4,
nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: "Uso, detenzione"
sono sostituite dalla seguente: "Possesso"; dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti: "4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore
e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000
euro". 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano
il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma
2-bis dell'articolo 349". 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le
procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".
All'articolo 15: al comma 1: al capoverso "270-quater", le parole:
"270-quater" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater"
e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo" sono
sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; al capoverso "270-quinquies",
le parole: "270-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "Art.
270-quinquies" e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo"
sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; dopo
il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente: "Art. 270-sexies
(Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita'
di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare
o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche
e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni
o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 414 del
codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Fuori
dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi
precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena
e' aumentata della meta'"". L'articolo 16 e' soppresso. All'articolo
17: al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: "del regio decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'applicazione
dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere
considerato quale richiamato in servizio"; al comma 6, dopo le parole:
"commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".
All'articolo 18: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro
dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le
condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i
requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento
del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione
di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare
la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del
rispetto della dignita' della persona"; il comma e' soppresso; dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per interventi a carico dello
Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo
pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Dopo l'articolo 18
sono inseriti i seguenti: "Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica).
- 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita'
e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152". Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali).
- 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione
dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone
l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee
attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti
contro la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine.
Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni
del Ministero. 2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8
milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero". LEGGE 31 luglio
2005, n.155 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(GU n. 177 del 1-8-2005) Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3571): Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno
(Pisanu), dal Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005. Assegnato
alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia),
in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª,
3ª, 5ª, 8ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione
(Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio
2005. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali)
e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005. Esaminato
in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005. Camera dei
deputati (atto n. 6045): Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005, con
pareri delle commissioni III, IV, V, IX e XIV. Esaminato dalla I commissione
(Affari costituzionali) in sede referente il 29 luglio 2005. Esaminato
in aula ed approvato il 30 luglio 2005. Avvertenza: Il decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 173 del 27 luglio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 55. testo in vigore dal: 2-8-2005
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ALLEGATO
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 LUGLIO 2005, N. 144 All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso
1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti
per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali
di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente
agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della
guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine
di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione
e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell'ordine democratico". All'articolo 2: al comma
1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"
le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole
da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:
"il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della
Repubblica"; al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi"
sono inserite le seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di
atti di terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa"
sono inserite le seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1".
All'articolo 3: al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo'
disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre"; al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2"
sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; al comma 4,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso giurisdizionale
in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento"; dopo
il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti
di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su
sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642";
al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato".
All'articolo 4: al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita
dalla seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle
seguenti: "di cui al"; il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale
presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre
a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in
cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". All'articolo
6: al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono sostituite
dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi";
al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono sostituite
dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del servizio"";
al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) dopo il comma
4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi
al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente,
e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono
essere utilizzati""; al comma 4, dopo le parole: "Ministri
interessati," sono inserite le seguenti: "sentito il Garante per
la protezione dei dati personali," e le parole: "di cui al comma
3, lettere a) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo". All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.
La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici
a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale"; al comma
2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le
attribuzioni degli enti locali in materia"; al comma 5, le parole: "di
cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
4". Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Sicurezza
telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture
critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del
Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con
apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2.
Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle
attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di
cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in
collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati".
All'articolo 8: al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; al comma 4, dopo le parole: "nulla
osta" sono inserite le seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo
163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato
dal comma 3 del presente articolo,"; al comma 5, capoverso "Art.
2-bis", dopo le parole: "fornisce istruzioni" sono inserite
le seguenti: "in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica".
All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro
dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi'
disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio
dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita'
di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento
nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore
del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine
o destinazione". Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art.
9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1. Anche allo scopo
di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione
antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come
rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando
le risorse finalizzate alla continuita' territoriale relative a Sicilia e Sardegna.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto,
gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse". All'articolo
10: al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale biologico
dal cavo orale" sono sostituite dalle seguenti: "il prelievo di capelli
o saliva"; al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete"
sono aggiunte le seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto
di chiedere di avvisare un familiare o un convivente"; al comma 4,
nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: "Uso, detenzione"
sono sostituite dalla seguente: "Possesso"; dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti: "4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore
e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000
euro". 4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano
il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma
2-bis dell'articolo 349". 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le
procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".
All'articolo 15: al comma 1: al capoverso "270-quater", le parole:
"270-quater" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater"
e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo" sono
sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; al capoverso "270-quinquies",
le parole: "270-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "Art.
270-quinquies" e le parole: "atti di violenza con finalita' di terrorismo"
sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo"; dopo
il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente: "Art. 270-sexies
(Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita'
di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare
o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche
e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni
o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 414 del
codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Fuori
dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi
precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena
e' aumentata della meta'"". L'articolo 16 e' soppresso. All'articolo
17: al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: "del regio decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'applicazione
dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere
considerato quale richiamato in servizio"; al comma 6, dopo le parole:
"commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".
All'articolo 18: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro
dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le
condizioni e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i
requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento
del personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione
di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare
la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del
rispetto della dignita' della persona"; il comma e' soppresso; dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per interventi a carico dello
Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo
pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Dopo l'articolo 18
sono inseriti i seguenti: "Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica).
- 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita'
e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152". Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali).
- 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione
dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone
l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee
attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti
contro la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine.
Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni
del Ministero. 2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8
milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero".
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