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Legge Pisanu: nuove norme antiterrorismo

LEGGE 31 luglio 2005, n.155
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3571):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal
Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005.
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27
luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e
14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio 2005.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27
e 28 luglio 2005.
Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il
29 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6045):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29
luglio 2005, con pareri delle commissioni III, IV, V, IX e
XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali)
in sede referente il 29 luglio 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
173 del 27 luglio 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55.


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 LUGLIO 2005, N. 144

All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli
ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di
livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286," le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le
parole da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle
seguenti: "il questore, autonomamente o su segnalazione dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia
ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero
quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica";
al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi" sono inserite le
seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di atti di
terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa" sono inserite le
seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo' disporre,
informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite
dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il
prefetto puo' disporre";
al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite
le seguenti: "del presente decreto";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione
del provvedimento";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e'
ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642";
al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente:
"abrogato".
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita dalla
seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle seguenti: "di cui
al";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono
sostituite dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora
disponibili, dei servizi";
al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono
sostituite dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del
servizio"";
al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e'
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati
acquisiti non possono essere utilizzati"";
al comma 4, dopo le parole: "Ministri interessati," sono inserite
le seguenti: "sentito il Garante per la protezione dei dati
personali," e le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e c)," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b), c) e
d), del presente articolo".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel
caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale";
al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia";
al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 4".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le
competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando
mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni
con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 4, dopo le parole: "nulla osta" sono inserite le
seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3
del presente articolo,";
al comma 5, capoverso "Art. 2-bis", dopo le parole: "fornisce
istruzioni" sono inserite le seguenti: "in qualsiasi forma, anche
anonima, o per via telematica".
All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo
che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da
parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio
dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo
in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o
destinazione".
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1.
Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad
utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita'
territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse".
All'articolo 10:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale
biologico dal cavo orale" sono sostituite dalle seguenti: "il
prelievo di capelli o saliva";
al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete" sono aggiunte le
seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere
di avvisare un familiare o un convivente";
al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato,
le parole: "Uso, detenzione" sono sostituite dalla seguente:
"Possesso";
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con
l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti
comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349
del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di
identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191".
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso "270-quater", le parole: "270-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater" e le parole: "atti di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo";
al capoverso "270-quinquies", le parole: "270-quinquies" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quinquies" e le parole: "atti di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo";
dopo il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono
considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre
condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'"".
L'articolo 16 e' soppresso.
All'articolo 17:
al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo e'
soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: "del regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale
richiamato in servizio";
al comma 6, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le
seguenti: "del presente articolo".
All'articolo 18:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce
con proprio decreto le condizioni e le modalita' per l'affidamento
dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari,
con particolare riferimento all'addestramento del personale
impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione
individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale
rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la
contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle
del rispetto della dignita' della persona";
il comma e' soppresso;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a
1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica). - 1. Al comma 1
dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita' e
urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge
22 maggio 1975, n. 152".
Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici
invernali). - 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei
siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino
2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del
Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di
sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro
la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze
dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato
sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".

LEGGE 31 luglio 2005, n.155
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. (GU n. 177 del 1-8-2005)

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3571):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal
Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005.
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27
luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e
14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio 2005.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 27
e 28 luglio 2005.
Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il
29 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6045):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29
luglio 2005, con pareri delle commissioni III, IV, V, IX e
XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali)
in sede referente il 29 luglio 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
173 del 27 luglio 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55.


testo in vigore dal: 2-8-2005


==================================

ALLEGATO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 LUGLIO 2005, N. 144

All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli
ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di
livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286," le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le
parole da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle
seguenti: "il questore, autonomamente o su segnalazione dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia
ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero
quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica";
al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi" sono inserite le
seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di atti di
terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa" sono inserite le
seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo' disporre,
informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite
dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il
prefetto puo' disporre";
al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite
le seguenti: "del presente decreto";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione
del provvedimento";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e'
ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642";
al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente:
"abrogato".
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita dalla
seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle seguenti: "di cui
al";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono
sostituite dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora
disponibili, dei servizi";
al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono
sostituite dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del
servizio"";
al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e'
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati
acquisiti non possono essere utilizzati"";
al comma 4, dopo le parole: "Ministri interessati," sono inserite
le seguenti: "sentito il Garante per la protezione dei dati
personali," e le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e c)," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b), c) e
d), del presente articolo".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel
caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale";
al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia";
al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 4".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le
competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando
mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni
con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
al comma 4, dopo le parole: "nulla osta" sono inserite le
seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3
del presente articolo,";
al comma 5, capoverso "Art. 2-bis", dopo le parole: "fornisce
istruzioni" sono inserite le seguenti: "in qualsiasi forma, anche
anonima, o per via telematica".
All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo
che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da
parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio
dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo
in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o
destinazione".
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1.
Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad
utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita'
territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse".
All'articolo 10:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale
biologico dal cavo orale" sono sostituite dalle seguenti: "il
prelievo di capelli o saliva";
al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete" sono aggiunte le
seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere
di avvisare un familiare o un convivente";
al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato,
le parole: "Uso, detenzione" sono sostituite dalla seguente:
"Possesso";
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con
l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti
comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349
del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di
identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191".
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso "270-quater", le parole: "270-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater" e le parole: "atti di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo";
al capoverso "270-quinquies", le parole: "270-quinquies" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quinquies" e le parole: "atti di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo";
dopo il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono
considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre
condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'"".
L'articolo 16 e' soppresso.
All'articolo 17:
al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo e'
soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: "del regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale
richiamato in servizio";
al comma 6, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le
seguenti: "del presente articolo".
All'articolo 18:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce
con proprio decreto le condizioni e le modalita' per l'affidamento
dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari,
con particolare riferimento all'addestramento del personale
impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di protezione
individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale
rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare la
contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle
del rispetto della dignita' della persona";
il comma e' soppresso;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a
1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica). - 1. Al comma 1
dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita' e
urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge
22 maggio 1975, n. 152".
Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici
invernali). - 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei
siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino
2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del
Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di
sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro
la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze
dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato
sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".


 

 

 

 
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